Esecuzione della pena in Italia

Esecuzione della pena in Italia - Studio Legale Scalia

La fase di esecuzione della pena

Sei stato condannato a una pena detentiva? Il percorso non finisce qui. In Italia vige uno Stato di diritto: Costituzione e leggi offrono ancora strumenti utili per tutelarti. Vediamo insieme quali sono.

Impugnazioni

Salvo diversa previsione (art. 650 c.p.p.), una sentenza o un decreto penale non si eseguono finché non diventano irrevocabili. In caso di condanna è possibile proporre ricorso per Cassazione, nel rispetto dei termini di legge, decorrenza oltre la quale il provvedimento diventa definitivo ed eseguibile. Occorre agire tempestivamente, specie se si intende cambiare difensore tra un grado e l’altro. I termini decorrono dal deposito della motivazione: 15 giorni per provvedimenti resi in camera di consiglio o con motivazione contestuale; 30 giorni se la motivazione è depositata dopo la lettura del dispositivo; 45 giorni per sentenze particolarmente complesse (con termine di deposito fino a 90 giorni). Il mancato rispetto dei termini comporta l’inammissibilità dell’impugnazione e la definitività della decisione.

Misure alternative e sostitutive

Una volta divenuta irrevocabile, la pena va eseguita. Ciò non significa, però, che si debba necessariamente entrare in carcere o che non si possa ridurre al minimo il tempo da trascorrere in istituto. Il difensore può valutare la richiesta di misure sostitutive/alternative alla detenzione, in particolare quando:

  • la pena detentiva non supera i quattro anni;
  • per tossicodipendenti o alcoldipendenti la pena non supera i sei anni;
  • non si tratta di reati “ostativi” né di reati indicati dall’art. 656, comma 9, c.p.p.

Salve le condizioni di cui ai commi 7 e 9 dell’art. 656 c.p.p., il Pubblico Ministero sospende l’ordine di esecuzione e notifica decreto con l’avviso del diritto a chiedere, entro 30 giorni, una misura alternativa ai sensi degli artt. 47, 47-ter e 50, comma 1, O.P. e dell’art. 94 d.P.R. 309/1990, ovvero la sospensione della pena di cui all’art. 90 del medesimo d.P.R. Dalla notifica, il difensore può presentare istanza entro 30 giorni per una delle seguenti misure:

  • affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 O.P.);
  • detenzione domiciliare (art. 47-ter O.P.);
  • semilibertà (art. 50, comma 1, O.P.);
  • affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 309/1990.

Sospensione dell’esecuzione della pena

Nel rispetto dei principi costituzionali (artt. 27 e 32 Cost.), la pena non può giustificare trattamenti inumani e deve tendere alla rieducazione. È previsto l’obbligatorio rinvio dell’esecuzione (art. 146 c.p.) per donne incinte o madri di figli minori di un anno; per chi sia affetto da AIDS o da grave immunodeficienza (art. 286-bis, comma 2, c.p.p.); per condizioni di salute incompatibili con lo stato detentivo o malattia in fase così avanzata da non rispondere alle terapie disponibili. Oltre al rinvio obbligatorio è possibile il rinvio facoltativo (art. 147 c.p.) in caso di gravi infermità fisiche. In entrambi i casi, ai sensi dell’art. 684 c.p.p., il Tribunale di Sorveglianza sospende l’esecuzione della pena detentiva e delle sanzioni sostitutive di semidetenzione e libertà controllata.

Buona condotta (liberazione anticipata)

La condotta collaborativa e corretta in istituto può ridurre la pena: è riconoscibile una detrazione di 45 giorni per ciascun semestre di pena espiata, computando anche custodia cautelare e detenzione domiciliare. Non rileva solo l’assenza di infrazioni disciplinari, ma anche la partecipazione alle attività trattamentali che favoriscono il reinserimento. Anche i condannati all’ergastolo possono usufruirne, richiedendo poi benefici connessi al tempo effettivamente scontato (permessi, semilibertà, liberazione condizionale). A titolo esemplificativo, la liberazione condizionale per ergastolani – di regola dopo 26 anni – può essere chiesta con cinque anni di anticipo se la liberazione anticipata è stata continuativamente riconosciuta. La detrazione non è automatica: va chiesta al Magistrato di Sorveglianza competente, che valuta ogni singolo semestre sulla base dei presupposti di legge e della relazione comportamentale della Direzione, dell’UEPE o dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Permessi premio

Ai sensi dell’art. 30-ter O.P., i condannati che tengano regolare condotta e non siano socialmente pericolosi possono ottenere permessi premio fino a un massimo complessivo di 45 giorni l’anno. In alcuni casi sono richiesti anche requisiti temporali: almeno un quarto della pena per condanne oltre i tre anni; almeno la metà (e comunque non oltre dieci anni) per i reati di cui all’art. 4-bis, comma 1, O.P.; almeno 10 anni per i condannati all’ergastolo. Decide il Magistrato di Sorveglianza, sentito il Direttore dell’istituto.

Permessi per motivi familiari

L’art. 30 O.P. consente al Magistrato competente di autorizzare, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare/convivente o di eventi familiari di particolare gravità, la visita al congiunto. L’uso del permesso è soggetto alle cautele regolamentari e all’obbligo di rientro tempestivo, pena sanzioni disciplinari in caso di ritardo ingiustificato, nonché l’applicazione dell’art. 385, comma 1, c.p. e dell’ultimo comma in caso di assenza oltre 12 ore dalla scadenza del termine.

Liberazione condizionale

Istituto antecedente alle misure alternative, introdotto dall’art. 176 c.p. Può essere concessa dal Tribunale di Sorveglianza quando la condotta del condannato durante l’esecuzione dimostri sicuro ravvedimento. Occorre aver espiato almeno 30 mesi e comunque la metà della pena se il residuo è inferiore a cinque anni; per i recidivi: almeno 4 anni e comunque non meno dei 3/4 della pena complessiva; per l’ergastolo: 26 anni. È inoltre necessario aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento, pene pecuniarie, spese).