Fase delle indagini

Fase delle indagini in Italia - Studio Legale Scalia

Le indagini preliminari

Le indagini costituiscono la fase del procedimento penale durante la quale il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria, avuta notizia di un possibile reato, svolgono attività per accertare se il fatto costituisca effettivamente reato e, se del caso, in quali circostanze sia stato commesso. Nel corso delle indagini si raccolgono in particolare gli elementi di prova necessari all’eventuale esercizio dell’azione penale.

Segreto investigativo

Caratteristica fondamentale della fase delle indagini è il segreto investigativo, che impone la riservatezza sugli atti sino alla conclusione delle indagini stesse o comunque secondo la valutazione del giudice. Pertanto, durante le indagini, l’indagato può anche non sapere di esserlo, salvo che, per fondato timore e su consiglio del proprio difensore, richieda un estratto del Registro delle Notizie di Reato presso la Procura eventualmente competente. Anche in tal caso, tuttavia, la presenza di particolari esigenze di segretezza può impedire la comunicazione della notizia (cfr. art. 335 c.p.p.).

Informazione di garanzia

Fatti salvi i casi di reati di minore gravità (es. diffamazione, percosse, lievi lesioni, ecc.), di regola non trascorre molto tempo prima che si venga a conoscenza dell’esistenza di indagini a proprio carico. Il Pubblico Ministero è infatti tenuto ad informare l’indagato prima del compimento del primo “atto garantito” (ad es. interrogatorio, ispezione, ecc.), ossia di quel primo atto per il quale è prevista la presenza del difensore o al quale il difensore ha diritto di assistere. L’informazione di garanzia deve inoltre indicare le norme presumibilmente violate, la data e il luogo del fatto, nonché il diritto di nominare un difensore di fiducia.

Difensore di fiducia

Ricevuta l’informazione di garanzia, è importante avvisare il proprio avvocato, al quale va fornita tempestivamente un’illustrazione dettagliata dei fatti, così da consentirgli di elaborare una strategia difensiva efficace. Benché il segreto investigativo impedisca al difensore di accedere agli atti, ciò non significa che nelle indagini non si possa essere attivi: il difensore può raccogliere e depositare documenti, svolgere investigazioni difensive e, se del caso, presentare memorie a chiarimento della posizione del proprio assistito. A seconda dei casi, una buona attività difensiva può incidere sull’esito della fase investigativa e portare all’archiviazione del procedimento.

Funzione di vigilanza del difensore

Nel corso delle indagini il difensore vigila sulla regolarità delle attività investigative. Alcuni atti richiedono la presenza necessaria del difensore; altri presuppongono che egli sia preventivamente avvisato, poiché l’indagato ha diritto all’assistenza del proprio avvocato. In ogni caso il difensore, anche qualora non si avvalga della facoltà di assistere all’atto, può accedere al relativo verbale e verificare la legittimità delle operazioni svolte.

Strategia difensiva

Finché il segreto investigativo limita l’accesso agli atti del Pubblico Ministero, è difficile delineare una vera strategia difensiva. Sebbene l’informazione di garanzia, l’eventuale applicazione di misure cautelari e il compimento di atti garantiti possano già dare un’idea del grado di fondatezza degli addebiti, è prudente muoversi con cautela finché non si conoscono gli esiti delle indagini. In particolare, occorre valutare con attenzione se tentare di chiarire subito la propria posizione – a fronte di elementi raccolti dagli inquirenti ma ignoti alla difesa – possa rivelarsi controproducente nelle fasi successive del procedimento penale.

Interrogatorio

Le difficoltà connesse al segreto investigativo incidono anche sull’opportunità per l’indagato di sottoporsi a un eventuale interrogatorio durante le indagini. Dovendo rispondere a domande in una situazione di possibile pressione, esiste il rischio di contraddirsi o rendere dichiarazioni difficilmente spiegabili o ritrattabili in seguito. Inoltre, quanto dichiarato viene verbalizzato e confluisce nel fascicolo delle indagini. Per tali ragioni, a seconda dei casi, può essere opportuno avvalersi del diritto di tacere finché non si ha accesso agli atti. Si tratta di un diritto inviolabile, di rango costituzionale, a non autoincriminarsi; il suo esercizio non implica affatto un’ammissione di colpa, ma risponde all’esigenza di evitare passi falsi e definire la linea difensiva dopo la conoscenza degli atti.