Onorari

Studio Legale Scalia - ONORARI

ONORARI, COSTI E PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il compenso dell’avvocato è disciplinato dal Tariffario Forense (DM 55/2014), che prevede parametri differenziati in base a più criteri: tipologia della prestazione, valore della causa o dell’affare, giurisdizione, fase/istanza del procedimento, ecc.

Il DM 55/2014 si applica in assenza di un accordo preventivo tra avvocato e cliente. Per accordo è possibile concordare modalità alternative (e talvolta più convenienti) di determinazione del compenso: importo forfettario, percentuale sul valore dell’affare, tariffa oraria, ecc.

In ogni caso incidono sulla determinazione del compenso il grado di complessità della questione, l’impegno richiesto, l’urgenza e la durata delle attività.

Agli onorari si aggiungono gli oneri di legge: 15% a titolo di rimborso forfettario ex DM 55/2014, 4% quale contributo alla Cassa Forense e – ove applicabile – il 22% di IVA, salvo quando nel preventivo siano espressamente indicati importi “tutto compreso”.

Si aggiungono le spese vive necessarie all’esecuzione dell’incarico (es. contributo unificato, diritti di copia), nonché eventuali ulteriori esborsi (viaggi, pernottamenti, compensi di altri professionisti come CTU/periti). Per importi significativi o trasferte, le spese vengono concordate previamente con il cliente. Tutti i costi anticipati dal cliente sono rendicontabili su richiesta.

Ove tecnicamente possibile, il cliente è informato sin dall’inizio – mediante preventivo scritto – dell’importo prevedibile di onorari, oneri e spese. Il preventivo vincola l’avvocato a non richiedere oltre quanto stimato, salvo sopravvenienze inizialmente imprevedibili che giustifichino un adeguamento dell’accordo.

Se la redazione del preventivo richiede l’esame di numerosi documenti e un approfondimento preliminare, lo Studio può proporre un compenso per una prima consulenza, al fine di chiarire l’attività da svolgere. In caso di successivo conferimento di un incarico più ampio, il costo della prima consulenza sarà detratto dall’anticipo per le prestazioni successive.

In assenza di un preventivo, il compenso è determinato secondo i parametri di legge (DM 55/2014).

Per incarichi giudiziali, in caso di esito favorevole il giudice può porre a carico della parte soccombente la rifusione, in tutto o in parte, di onorari e spese sostenuti dal cliente.

Patrocinio a spese dello Stato: è ammesso chi ha un reddito imponibile annuo, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01. Se il richiedente convive con coniuge/partner o altri familiari, il reddito è dato dalla somma dei redditi di ciascun componente del nucleo, incluso quello del richiedente.

Se oggetto del giudizio sono diritti della personalità o sussiste conflitto di interessi con i familiari conviventi, si considera solo il reddito personale del richiedente. Ai fini della soglia, si computano anche i redditi non soggetti a IRPEF o assoggettati a imposta sostitutiva/alla fonte.

Sono ammessi: cittadini italiani; stranieri regolarmente residenti in Italia al momento del fatto/rapporto; apolidi; enti/associazioni non a scopo di lucro e senza attività economica.

La parte ammessa, se soccombente, non può avvalersi del patrocinio nel secondo grado, salvo che – in sede penale – abbia proposto domanda di risarcimento del danno quale parte civile.

Il patrocinio è escluso nelle controversie relative a cessione di crediti/diritti altrui, salvo che la cessione sia avvenuta come pagamento di preesistenti crediti/diritti.

Se l’istanza è accolta, le spese ordinarie a carico della parte ammessa sono prenotate a debito (es. contributo unificato, diritti di copia) o anticipate dallo Stato (onorari e spese dovuti al difensore). Lo Stato può esercitare rivalsa nei confronti dell’ammesso se non riesce a recuperare dalla parte soccombente non ammessa (art. 133 T.U. spese di giustizia) o se, a seguito dell’esito favorevole o della definizione bonaria, l’ammesso è in grado di restituire le somme corrisposte. La rivalsa opera, ad esempio, se l’ammesso ottiene almeno il sestuplo delle spese, o in caso di rinuncia o estinzione del processo.

In caso di variazioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione, il giudice competente revoca il beneficio. La revoca può essere disposta anche quando i presupposti non sussistono o se l’azione/difesa è stata proposta in mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dalla data indicata nel provvedimento; negli altri casi opera retroattivamente.