Procedimento di adesione in Italia
La persona offesa o comunque danneggiata da un reato (o, in caso di morte, i suoi eredi) può agire contro l’autore per il risarcimento del danno. A seconda dei casi, l’azione può essere proposta anche contro il «responsabile civile», ossia il soggetto che, pur non avendo commesso il reato, risponde civilmente del fatto dell’imputato (ad es. la compagnia di assicurazione in caso di sinistro stradale).
Di regola, la domanda di risarcimento si propone davanti al giudice civile. Se però è stato avviato un procedimento penale contro l’autore, è possibile costituirsi parte civile nel processo penale in corso per far valere le proprie pretese verso l’imputato ed eventualmente il responsabile civile.
Si tratta del cosiddetto «procedimento di adesione», che consente al danneggiato di far valere le sue ragioni nel processo penale, evitando l’introduzione di un autonomo giudizio civile e sgravando almeno in parte il contenzioso civile dalle domande avanzate in sede penale. È comunque necessario conferire incarico a un avvocato, che sin dall’inizio valuti, nel caso concreto, se sia più opportuno costituirsi parte civile o agire direttamente davanti al giudice civile.
Termini e modalità
È consigliabile non indugiare nella nomina del difensore. La costituzione di parte civile è soggetta a termini perentori: va effettuata nell’udienza preliminare (o anche prima, se si intende citare il responsabile civile) oppure, quando non vi è udienza preliminare, prima dell’apertura del dibattimento (e, se si vogliono citare testimoni o consulenti, almeno 7 giorni prima dell’udienza).
Processo penale o processo civile?
La scelta tra costituzione di parte civile e azione in sede civile dipende dalle specificità del caso. In linea teorica, la presenza della parte civile nel penale è facoltativa: lo scopo principale del processo penale è accertare la responsabilità penale; le questioni risarcitorie sono trattate in quanto compatibili con il rito.
Nel penale la persona offesa, quale parte civile, beneficia dell’attività del Pubblico Ministero, che raccoglie le prove a carico dell’imputato e sostiene l’accusa in giudizio. Nel civile, invece, il danneggiato – quale attore – deve procurarsi ed introdurre nei termini le prove a sostegno della domanda, per convincere il giudice a riconoscere il risarcimento.
Inoltre, a differenza del penale – dove le dichiarazioni della vittima hanno valore di testimonianza – nel civile i fatti allegati dall’attore non hanno di per sé valore probatorio, vigendo il principio di parità delle parti. Ciò significa che la persona offesa, in sede civile, non solo anticipa i costi dell’azione, ma si espone a un maggior rischio anche in tema di regolazione finale delle spese di lite.
Interazione con i riti alternativi
La permanenza della domanda civile nel processo penale dipende anche dalle scelte processuali delle altre parti. Se il procedimento penale è definito con un rito alternativo promosso dall’imputato e/o dal Pubblico Ministero – ad esempio con il «patteggiamento» – la domanda risarcitoria potrebbe non proseguire in sede penale e, salvo l’ipotesi di offerta risarcitoria spontanea (anche parziale) da parte dell’imputato, dovrà essere riproposta in tutto o in parte davanti al giudice civile.
Anche quando la domanda resti nel penale ma non si riesca a dimostrare l’ammontare del danno, il giudice può limitarsi a pronunciare una condanna generica o a liquidare una provvisionale pari a quanto provato.
Voci di danno risarcibili
Sia in sede penale sia in sede civile sono risarcibili non solo i danni patrimoniali (lucro cessante e danno emergente), ma anche i danni non patrimoniali, che ricomprendono il danno alla persona (cd. danno biologico) e il danno morale. In caso di morte della vittima, ai congiunti spetta il danno da perdita del rapporto parentale, mentre agli eredi spetta il danno trasmissibile iure hereditatis per le sofferenze patite dalla vittima prima del decesso.
Contatti
Per informazioni chiama lo Studio Legale Scalia allo +39 011 4271675, scrivi a info@itarecht.com oppure invia un messaggio WhatsApp a +39 329 4777443 (anche con richiesta di richiamo). I nostri avvocati italofoni e germanofoni sono a disposizione.




