Procedimento penale in Italia

Procedimento penale in Italia - Studio Legale Scalia

Strategia difensiva tra rito ordinario e riti speciali

Solo dopo aver preso visione degli atti delle indagini è possibile definire una strategia difensiva. A tal fine è essenziale informare il proprio avvocato di tutti i fatti, senza omettere nulla (in buona o cattiva fede), perché solo così potrà indicare le opzioni difensive più idonee. La reale valutazione della posizione dell’imputato, infatti, si compie solo dopo l’accesso agli atti, confrontando le informazioni raccolte dal Pubblico Ministero con quelle eventualmente reperite dalla difesa anche tramite indagini difensive. In considerazione della gravità dei fatti contestati e del capo d’imputazione, si può scegliere, a seconda dei casi, di affrontare il rito ordinario difendendosi nel dibattimento ovvero di optare per riti speciali che offrono una riduzione della pena in cambio della rinuncia alle più ampie garanzie legate all’assunzione della prova nel contraddittorio. La scelta del rito ordinario è in particolare sensata quando si ritiene di poter dimostrare l’innocenza dell’imputato e ci si dichiara disponibili a sottoporsi al processo per far valere le massime garanzie previste dalla legge. È comunque pacifico che l’opzione per riti alternativi deflattivi non implica una confessione: l’imputato può richiederli, a seconda delle circostanze, anche se innocente.

I riti speciali

1) Il giudizio abbreviato (artt. 438 e ss. c.p.p.)

Il giudizio abbreviato, che comporta la riduzione di un terzo della pena a fronte della rinuncia al dibattimento, non impedisce all’imputato di esercitare una reale difesa. Optando per l’abbreviato, l’imputato accetta di essere giudicato allo stato degli atti, ossia sulla base delle informazioni raccolte durante le indagini. Ciò significa che non si assumono prove nel contraddittorio né sono ammessi nuovi mezzi di prova (come citazione di testi o produzione documentale), salvo il caso in cui la richiesta di abbreviato sia subordinata a un’integrazione probatoria. Oltre all’abbreviato “secco”, esiste infatti il c.d. «abbreviato condizionato», che consente di subordinare la richiesta all’ammissione di una nuova prova ritenuta necessaria ai fini della decisione. La scelta dell’abbreviato può risultare opportuna quando non sia possibile confidare sulla prova testimoniale o documentale in dibattimento, nonché nelle ipotesi in cui il rischio di condanna, alla luce degli atti, appaia elevato. Con l’abbreviato può accadere anche che la parte civile non partecipi al processo penale, qualora il danneggiato non aderisca al rito e preferisca agire per il risarcimento davanti al giudice civile.

2) L’applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e ss. c.p.p.)

Altro rito speciale che comporta la rinuncia al dibattimento è il «patteggiamento», che consiste nella richiesta di una pena sostitutiva o pecuniaria ridotta fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva che, in considerazione delle circostanze e previa riduzione di un terzo, non superi cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria. Sebbene l’iniziativa possa provenire anche dal Pubblico Ministero, nella prassi è la difesa a proporla, già durante le indagini o nell’udienza preliminare, o prima dell’apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo, o comunque nel termine previsto dalla legge, sentito il PM e acquisito il suo parere favorevole. Il giudice, valutati gli atti, applica la pena quando non ritenga di dover pronunciare sentenza di proscioglimento, reputi corretta la qualificazione giuridica del fatto e congrua la pena richiesta. Nel patteggiamento, la pena si determina fissando prima la pena base per il reato più grave – tenendo conto di aggravanti e attenuanti e degli eventuali aumenti per la continuazione – e riducendola poi fino a un terzo. Il patteggiamento è escluso per taluni reati di particolare allarme sociale (criminalità organizzata, terrorismo, prostituzione e pornografia minorile, violenza sessuale di gruppo, ecc.) e per soggetti recidivi, abituali, professionali o delinquenti per tendenza. A differenza dell’abbreviato, il patteggiamento non consente appello, salvo ricorso per Cassazione entro limiti specifici; di regola la vicenda si chiude così in primo grado. Poiché la richiesta presuppone l’accettazione della condanna, si ricorre al rito quando, alla luce degli atti, appaiono scarse le possibilità di proscioglimento in rito ordinario. Il patteggiamento consente di evitare una più grave condanna, poiché la pena deriva da un accordo tra accusa e difesa, dal quale il giudice non può discostarsi se non per dichiarare il proscioglimento o segnalare gravi incongruenze di calcolo. Ulteriori vantaggi sono la rapida definizione e l’evitare i gravosi oneri (stress, tempo, costi, danno d’immagine) connessi alla scelta di difendersi nel processo.

3) La messa alla prova (art. 168-bis e ss. c.p. e 464-bis e ss. c.p.p.)

È valutabile la richiesta di «messa alla prova», che consente di estinguere il reato evitando il processo. Con la messa alla prova il giudice sospende il procedimento per un massimo di due anni, a condizione che l’imputato rispetti determinate prescrizioni. Tra queste, in primis lo svolgimento gratuito di un’attività di lavoro di pubblica utilità per almeno 10 giorni, definita d’intesa con l’Ufficio di esecuzione penale esterna del Tribunale competente, con la finalità di favorire il ristoro alla collettività del pregiudizio arrecato dal reato. Ulteriore requisito è il risarcimento del danno alla persona offesa, mediante restituzioni (ad es. in caso di furto) o riparazione del pregiudizio. La messa alla prova è ammessa per i reati puniti con sola pena pecuniaria (multa o ammenda); per i reati puniti con pena detentiva fino a quattro anni (anche congiunta a pena pecuniaria); e per i reati per i quali è previsto il decreto di citazione diretta a giudizio (ad es. furto aggravato, ricettazione, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, ecc.). Può essere concessa una sola volta, salvo che ulteriori reati contestati in altro procedimento non siano riconducibili al medesimo disegno criminoso e, unitamente al primo reato, integrino un unico reato continuato. L’istante non deve essere considerato delinquente abituale. La richiesta va presentata prima dell’apertura del dibattimento e può essere proposta già nella fase delle indagini, rimettendo la decisione al GIP. Decorso il periodo di sospensione, il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato se, avuto riguardo alla condotta dell’imputato e al rispetto delle prescrizioni, la prova abbia esito positivo; in caso contrario dispone la ripresa del procedimento. Il giudice può revocare la messa alla prova anche in corso di esecuzione per gravi o reiterate violazioni del programma o delle prescrizioni, per il rifiuto di svolgere il lavoro di pubblica utilità, nonché in caso di nuovo reato doloso o della stessa indole. Diversamente dal patteggiamento, la messa alla prova non esclude la richiesta di rito abbreviato: l’imputato può domandare entrambi. In tal caso il giudice valuta prima la sussistenza dei presupposti per la messa alla prova e, in mancanza, esamina la richiesta di abbreviato.

4) L’oblazione (art. 162 c.p.)

Istituto applicabile alle sole contravvenzioni, consente l’estinzione del reato mediante il pagamento di una somma di denaro. Esistono due forme: l’oblazione obbligatoria per le contravvenzioni punite con la sola ammenda e l’oblazione facoltativa per le contravvenzioni punite alternativamente con arresto o ammenda. L’oblazione obbligatoria (art. 162 c.p.) comporta il pagamento di una somma pari a un terzo del massimo dell’ammenda prevista per il reato; l’oblazione facoltativa (art. 162-bis c.p.) richiede il pagamento della metà del massimo dell’ammenda. Mentre l’oblazione ex art. 162 c.p. costituisce un vero diritto soggettivo dell’imputato – cui il giudice non può sottrarsi se sussistono i presupposti – l’oblazione facoltativa non è vincolante (art. 162-ter c.p.) e può essere negata in ragione della gravità del fatto. La domanda può essere proposta sin dalla fase delle indagini e, in ogni caso, prima dell’apertura del dibattimento o dell’emissione del decreto penale; nel caso di oblazione facoltativa, va versato contestualmente anche l’intero importo previsto. La procedura è disciplinata dall’art. 141 disp. att. c.p.p.

5) Estinzione del reato per condotte riparatorie

L’estinzione del reato per condotte riparatorie è prevista dall’art. 162-ter c.p. e si applica ai reati procedibili a querela soggetta a remissione. L’imputato può ottenere l’estinzione se ha riparato il danno mediante restituzioni o risarcimento e, ove possibile, ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve intervenire entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In alternativa, l’imputato può dimostrare di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile e chiedere al giudice un ulteriore termine – non superiore a sei mesi – per provvedere al pagamento, anche a rate, della somma dovuta a titolo risarcitorio. In tal caso, accolto l’istanza, il giudice sospende il procedimento (con interruzione della prescrizione) e fissa la successiva udienza allo spirare del termine e comunque non oltre novanta giorni, impartendo specifiche prescrizioni. L’efficacia dell’istituto non dipende dall’accettazione della persona offesa: il secondo comma dell’art. 162-ter c.p. consente infatti al giudice di dichiarare l’estinzione del reato anche in presenza di un’offerta reale rifiutata dalla persona offesa che non rimetta la querela, qualora ritenga congrua l’offerta. La riforma Cartabia ha ulteriormente rafforzato l’istituto modificando l’art. 152 c.p., introducendo una nuova ipotesi di remissione tacita della querela in caso di esito positivo di un programma di giustizia riparativa. Con l’ampliamento dei reati procedibili a querela è cresciuta dunque anche la possibilità di riparare le conseguenze dei reati. Inoltre, la Cassazione, con una recente pronuncia del 2024, ha affermato che l’estinzione ex art. 162-ter c.p. può operare anche quando la sua applicazione sia divenuta possibile per una sopravvenuta modifica normativa che abbia reso a querela un reato originariamente procedibile d’ufficio.

6) Il lavoro di pubblica utilità

Il lavoro di pubblica utilità consiste in un’attività non retribuita svolta a favore della comunità presso lo Stato, le Regioni, le Province o altri enti e associazioni di volontariato o assistenza sociale convenzionati con il Tribunale. L’obiettivo è ridurre il ricorso alla pena detentiva. In origine riguardava i procedimenti di competenza del Giudice di Pace, ma nel tempo la sua applicazione è stata estesa a varie fattispecie:

  • reati stradali (art. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, D.Lgs. 285/1992);
  • violazioni del T.U. stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990);
  • come prescrizione nella sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p., L. 67/2014);
  • come obbligo nella sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p. e art. 18-bis disp. coord. e trans. c.p.).

La disciplina resta quella dell’art. 54 D.Lgs. 274/2000 (competenza del Giudice di Pace) e il giudice può concederlo solo su richiesta dell’imputato. La durata corrisponde alla pena detentiva inflitta; in particolare la pena detentiva è convertita in pena pecuniaria, traducendo giorni, mesi e/o anni di reclusione in euro: ogni giorno di lavoro equivale a € 250,00. Il condannato può interrompere anticipatamente corrispondendo la sanzione pecuniaria al netto dell’importo relativo ai giorni già lavorati. Un giorno di lavoro corrisponde a due ore; l’attività può durare da un minimo di dieci giorni a un massimo di sei mesi. In una settimana possono essere fissate al massimo sei ore, con modalità che tengano conto delle esigenze di studio, lavoro, famiglia e salute del condannato. È sempre possibile chiedere di superare le sei ore settimanali, nel limite di otto ore giornaliere. Un giorno di pena detentiva equivale a tre giorni di lavoro. Con il provvedimento che concede il lavoro di pubblica utilità il giudice affida la verifica dell’esecuzione all’Ufficio di esecuzione penale esterna, all’Autorità di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione o al Comando territoriale dei Carabinieri. In caso di esito positivo fissa udienza per dichiarare l’estinzione del reato, dimezzare l’eventuale sanzione accessoria della sospensione della patente e revocare la confisca del veicolo. In caso di esito negativo o violazione delle prescrizioni, revoca la pena sostitutiva e ripristina la pena detentiva o pecuniaria sostituita. Se il condannato non si presenta, abbandona il posto di lavoro o viola più volte le prescrizioni, commette reato ed è punito con la reclusione fino a un anno; l’attività già svolta è computata come pena espiata. Tale reato non è a sua volta sostituibile con lavoro di pubblica utilità.

7) Altri riti speciali

Ulteriori riti speciali sono il giudizio immediato, il giudizio direttissimo e il procedimento per decreto:

a) Giudizio immediato (artt. 453 e ss. c.p.p.)

Il giudizio immediato consente di saltare l’udienza preliminare e può essere richiesto anche dall’imputato. A differenza dell’abbreviato e del patteggiamento non comporta riduzioni di pena. L’unico vantaggio risiede nell’evitare l’udienza preliminare e comparire direttamente al dibattimento, senza una previa valutazione negativa da parte del GUP. Se richiesto dal PM, l’imputato, entro 15 giorni dalla notifica del decreto (art. 456 c.p.p.), può depositare in cancelleria richiesta di giudizio abbreviato o patteggiamento. L’imputato che, invece, opta per l’immediato preclude a sé la possibilità di chiedere abbreviato e patteggiamento.

b) Giudizio direttissimo (artt. 449 e ss. c.p.p.)

Si caratterizza per l’assenza dell’udienza preliminare e la celebrazione diretta del dibattimento senza riduzioni di pena. È richiesto dal PM quando la prova del reato è evidente: non è necessaria la verifica della fondatezza dell’accusa. La prova deve basarsi su arresto in flagranza o confessione e l’imputato dev’essere condotto davanti al giudice entro 48 ore (se l’arresto non è stato convalidato) o entro 15 giorni (se già convalidato). Anche in caso di confessione, il termine di 15 giorni decorre da quando il reo confesso assume la qualità di indagato. Dinanzi al giudice la trattazione avviene secondo le regole del dibattimento ordinario, con alcune peculiarità, tra cui la possibilità per PM, imputato e parte civile di presentare testimoni direttamente in udienza senza previa citazione. Il giudice avvisa inoltre l’imputato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a dieci giorni. Fino all’apertura del dibattimento l’imputato può sempre chiedere abbreviato o patteggiamento.

c) Procedimento per decreto (artt. 459 e ss. c.p.p.)

È un rito speciale con cui il GIP applica, inaudita altera parte, una pena pecuniaria (anche in sostituzione della pena detentiva eventualmente prevista) quando dagli atti di indagine emerga in modo evidente la responsabilità dell’indagato. Il decreto penale è normalmente impiegato per fatti occasionali di minore gravità e per soggetti non pericolosi. Può essere emesso solo se la persona offesa non si è opposta a tale rito con la querela. Il procedimento, che si conclude senza processo, non consente alla persona offesa di costituirsi parte civile per chiedere i danni. L’imputato può proporre opposizione entro 15 giorni dalla notifica e chiedere, con l’atto di opposizione, un rito alternativo (abbreviato, patteggiamento o messa alla prova). In mancanza, il processo si celebra in contraddittorio nella forma del giudizio immediato. Se non è proposta opposizione nel termine, il decreto diventa irrevocabile. L’interesse a impugnare dipende dalla possibilità di dimostrare l’innocenza: altrimenti, vista la natura pecuniaria della sanzione, può non convenire opporsi. La pena pecuniaria può essere ridotta fino alla metà del minimo edittale, essere rateizzata o sospesa condizionalmente; non sono previste pene accessorie, spese processuali o diritti della parte civile, che non può costituirsi. Il decreto, anche se divenuto esecutivo, non fa stato nel giudizio civile o amministrativo e non può essere utilizzato per far valere una responsabilità civile altrove. La condanna, pur iscritta nel casellario, è visibile solo all’autorità giudiziaria, non a privati o pubbliche amministrazioni. Il reato si estingue se l’imputato non commette reati della stessa indole entro cinque anni (delitti) o due anni (contravvenzioni), con effetti di non considerazione della condanna per il futuro (ad es. ai fini della sospensione condizionale successiva).